
Il diritto di mantenere rapporti personali con i figli e le eventuali restrizioni al riguardo, quando sono considerate necessarie nell’interesse superiore del bambino, costituiscono uno degli obiettivi prioritari degli Stati membri del Consiglio d’Europa. I problemi legati al rispetto dell’esercizio di tale diritto fanno nascere serie controversie in molti paesi. Alcuni genitori (talvolta a giusto titolo) sono restii ad accordare il diritto di visita, mentre altri sono privati della possibilità di ottenere o di mantenere un qualsiasi tipo di rapporto con i figli.
Le controversie legate ai rapporti personali con i figli sono spesso lunghe e penose per le parti in causa e sollevano problemi al momento di emettere, modificare e far applicare le ordinanze dei tribunali in materia di diritto di visita. Inoltre, l’internazionalizzazione delle relazioni familiari e le difficoltà legate alle separazioni geografiche, con conseguenti applicazioni di diversi sistemi giuridici, lingue diverse, nonché differenze culturali, illustrano alcuni degli aspetti dei problemi legati al diritto di mantenere rapporti personali con i figli a livello transfrontaliero.
Tuttavia, conformemente alla casistica della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, il "rispetto” per la vita familiare (…) implica l’obbligo per lo Stato di agire in modo da permettere che tali legami si sviluppino normalmente." (sentenza della Corte, Scozzari e Giunta c. Italia del 13 luglio 2000, A, par. 221) La Convenzione mira a migliorare certi aspetti del diritto di mantenere tali legami a livello nazionale e transfrontaliero e in particolare a specificare e rafforzare il diritto fondamentale dei figli e dei genitori di mantenere contatti regolari. Tale diritto può essere esteso, se del caso, ed includere il rapporto tra un fanciullo e altre persone che non sono i genitori, in modo particolare quando esistono legami familiari con le suddette persone. A tal proposito, la Convenzione intende determinare i principi generali da applicare per le ordinanze al riguardo, e stabilire salvaguardie e garanzie appropriate per garantire l’esercizio adeguato di tale diritto e il rimpatrio immediato del bambino alla fine del periodo di visita. Stabilisce la cooperazione tra tutti gli enti ed autorità competenti per il diritto di visita e rafforza l’applicazione dei relativi strumenti internazionali esistenti in materia. La Convenzione è rivolta ugualmente agli Stati non membri del Consiglio d’Europa e sarà di conseguenza aperta anche alla loro adesione.