
Il Protocollo modifica il campo di applicazione soggettivo della Convenzione (STE no. 78), estendendo i vantaggi previsti a:
tutte le persone che siano o siano state sottoposte alla legislazione di una o più Parti, nonché ai membri della loro famiglia ed ai loro sopravvissuti;
i funzionari ed il personale assimilato, secondo la legislazione della Parte in causa, in quanto sia soggetti alla legislazione di una Parte alla quale la Convenzione sia applicabile.