
Tale Accordo ha lo scopo di completare talune regole relative all’organizzazione degli arbitrati previste dalla Convenzione europea sull’arbitrato commerciale internazionale di Ginevra del 21 aprile 1961. L'Accordo prevede che l’autorità competente potrà decidere, su richiesta della parte che intenta l’azione, sulle difficoltà inerenti la costituzione o il funzionamento di una giurisdizione arbitrale. Tali principio deroga alle disposizioni dell’articolo IV della detta Convenzione europea sull’arbitrato commerciale internazionale.