
L'Accordo tende a facilitare lo scambio di film televisivi tra gli Stati Parti. Esso consente agli enti televisivi di tali Stati di autorizzare i loro corrispettivi negli altri Stati di sfruttare, in particolare di trasmettere, i film da loro prodotti. Tali autorizzazioni incontrano il solo limite di un eventuale espresso divieto, contenuto nel contratto di produzione, in tal senso da parte degli autori o delle altre persone che hanno contribuito alla realizzazione del film.