
Allegato
Protocollo
Explanatory Report
English
Traduzioni
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione,
considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa consiste nella realizzazione di una più stretta unione fra i propri membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune;
considerando che tanto la dignità quanto l’uguaglianza di ogni essere umano rappresentano elementi fondamentali di tali principi;
considerando che la libertà d’espressione e di informazione, così come viene garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti del-l’Uomo e delle Libertà fondamentali costituisce uno dei principi fondamentali di una società democratica ed una delle condizioni essenziali per lo sviluppo della stessa e per quello di ogni essere umano;
riaffermando il loro attaccamento ai principi relativi alla libera circolazione dell’informazione e delle idee e all’indipendenza dei radiotrasmettitori, che costituiscono una base indispensabile per la loro politica in materia di radiodiffusione;
affermando l’importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura e per la libera formazione delle opinioni in condizioni tali da consentire la salvaguardia del pluralismo e dell’uguaglianza delle opportunità fra tutti i gruppi ed i partiti politici democratici;
convinti del fatto che il costante sviluppo della tecnologia dell’informazione e della comunicazione debba servire a promuovere, indipendentemente dalle frontiere, il diritto di espressione, di ricerca, di ricezione e di comunicazione delle informazioni e delle idee, qualunque sia la loro origine;
desiderosi di offrire al pubblico una più ampia scelta di servizi di programmi che consentano tanto la valorizzazione del patrimonio quanto lo sviluppo della creazione degli audiovisivi in Europa, e decisi a conseguire questo obiettivo culturale grazie agli sforzi tesi all’accrescimento della produzione e della circolazione di programmi di elevata qualità, venendo così a soddisfare i desideri del pubblico nel settore della politica, dell’educazione e della cultura;
riconoscendo la necessità del consolidamento del quadro generale di regole comuni;
tenendo a mente la Risoluzione n. 2 e la Dichiarazione della prima Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa;
desiderosi di sviluppare i principi riconosciuti dalle Raccomandazioni esistenti in seno al Consiglio d’Europa sui principi relativi alla pubblicità televisiva, sull’uguaglianza tra uomo e donna nei massmedia, sull’uso della capacità del satellite per la televisione e la radiodiffusione sonora e sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa;
hanno stabilito quanto segue:
Capitolo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto ed obiettivo
La presente Convenzione concerne i servizi di programmi incorporati nelle trasmissioni. Il suo obiettivo consiste nel facilitare, fra le Parti, la trasmissione transfrontaliera e la ritrasmissione di servizi di programmi televisivi.
Articolo 2 – Espressioni utilizzate
Ai fini della presente Convenzione:
a. «Trasmissione» designa l’emissione primaria, via trasmettitore terrestre, via cavo o mediante ogni tipo di satellite, codificata o meno, di servizi di programmi televisivi destinati alla ricezione del pubblico in generale. Non vengono contemplati i servizi di comunicazione operanti su chiamata individuale;
b. «Ritrasmissione» indica il fatto di captare e trasmettere simultaneamente, qualunque siano i mezzi tecnici utilizzati, nella loro interezza e senza alcuna modifica, servizi di programmi televisivi o parti importanti di tali servizi trasmessi da radiotrasmettitori e destinati alla ricezione del pubblico in generale;
c. «Radiotrasmettitore» indica la persona fisica o giuridica che elabora servizi di programmi televisivi destinati alla ricezione del pubblico in generale e li trasmette o li fa trasmettere da un terzo nella loro interezza e senza alcuna modifica;
d. «Servizio di programmi» indica l’insieme degli elementi di un determinato servizio, fornito da un radiotrasmettitore ai sensi del paragrafo precedente;
e. «Opere audiovisive d’origine europea» designa le opere di creazione la cui produzione o coproduzione è controllata da persone fisiche o giuridiche europee;
f. «Pubblicità» indica ogni annuncio pubblicitario realizzato al fine di incentivare la vendita, l’acquisto o la locazione di un prodotto o di un servizio, di promuovere una causa od un’idea o di produrre qualche altro effetto desiderato dall’inserzionista, al quale è stato concesso a tal fine un periodo di trasmissione dietro rimunerazione o altro compenso similare;
g. «Sponsorizzazione» designa la partecipazione di una persona fisica o giuridica – non impegnata in attività di radiodiffusione o di produzione di opere audiovisive – al finanziamento diretto o indiretto di un’emissione al fine di promuoverne il nome, la ragione sociale o il prestigio.
Articolo 3 – Campo d’applicazione
La presente Convenzione trova applicazione per tutti i servizi di programmi trasmessi o ritrasmessi da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla giurisdizione di una Parte, che si tratti di cavo, di trasmettitore terrestre o di satellite, i quali possono essere ricevuti, direttamente o indirettamente, da una o più altre Parti.
Articolo 4 – Libertà di ricezione e di ritrasmissione
Le Parti assicurano la libertà di espressione e di informazione, in conformità all’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali; ed esse garantiscono la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di programmi che siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 5 – Obblighi delle Parti trasmittenti
1. Ognuna delle Parti trasmittenti deve assicurarsi, tramite mezzi appropriati e istituzioni competenti, che tutti i servizi di programmi trasmessi da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla propria giurisdizione, ai sensi dell’articolo 3, siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ai sensi della presente Convenzione, per Parte trasmittente si intende:
a. Nel caso di trasmissioni terrestri, la Parte nel cui territorio viene effettuata l’emissione primaria;
b. Nel caso di trasmissioni via satellite:
i. la Parte nel cui territorio ha origine il collegamento via aria verso il satellite;
ii. la Parte che accorda il diritto di utilizzare una frequenza o una capacità del satellite nel caso in cui il collegamento via aria ha origine in uno Stato che non partecipa alla presente Convenzione;
iii. la Parte nel cui territorio ha sede il radiotrasmettitore, nel caso in cui non è stata stabilita alcuna responsabilità in virtù dei capoversi i e ii.
3. Nel caso in cui dei servizi di programmi trasmessi da Stati che non facciano parte della Convenzione sono ritrasmessi da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla giurisdizione di una Parte, ai sensi dell’articolo 3, quest’ultima, in qualità di Parte trasmittente, si assicurerà, tramite mezzi appropriati ed istituzioni competenti, della conformità di questi servizi con le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 6 – Trasparenza
1. Le responsabilità del radiotrasmettitore verranno indicate in modo chiaro e sufficiente nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità nazionale competente o nel contratto concluso con quest’ultima, o mediante altre misure giuridiche.
2. L’autorità competente della Parte trasmittente fornirà, su richiesta, informazioni concernenti il radiotrasmettitore. Tali informazioni dovranno indicare almeno il nome o la denominazione, la sede e lo statuto giuridico del radiotrasmettitore, il nome del rappresentante legale, la composizione del capitale, la natura, l’oggetto, la modalità di finanziamento del servizio di programmi che il radiotrasmettitore fornisce o si appresta a fornire.
Capitolo II – Disposizioni relative alla programmazione
Articolo 7 – Responsabilità del radiotrasmettitore
1. Tutti gli elementi dei servizi di programmi dovranno rispettare, nel contenuto e nella presentazione, la dignità della persona umana ed i diritti altrui fondamentali.
In particolare, tali elementi non dovranno:
a. essere contrari al buon costume, né, in particolare, avere un contenuto pornografico;
b. esaltare la violenza né essere atti ad incoraggiare il razzismo.
2. Gli elementi dei servizi di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non debbono essere trasmessi quando questi ultimi, a causa dell’orario di trasmissione e di ricezione, li possano guardare.
3. Il radiotrasmettitore vigila affinché i telegiornali presentino i fatti e gli avvenimenti in modo obiettivo così da favorire la libera formazione delle opinioni.
Articolo 8 – Diritto di risposta
1. Ogni Parte trasmittente deve assicurarsi che tutte le persone fisiche o giuridiche, di qualsiasi nazionalità o qualunque sia il luogo di residenza, possano esercitare un diritto di risposta o similmente un ricorso giuridico o amministrativo nei confronti delle emissioni trasmesse o ritrasmesse da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla propria giurisdizione ai sensi dell’articolo 3. Essa si assicura in particolare che il termine e le altre modalità previste per l’esercizio del diritto di risposta siano sufficienti per permettere l’esercizio effettivo di questo diritto. L’esercizio effettivo del diritto di risposta o di altri simili ricorsi giuridici o amministrativi dev’essere garantito sia quanto ai termini sia quanto alle modalità d’applicazione.
2. A tal fine, il nome del radiotrasmettitore responsabile del servizio di programmi viene ivi identificato ad intervalli regolari con ogni indicazione appropriata.
Articolo 9 – Accesso del pubblico agli avvenimenti principali
Ogni Parte esamina le misure giuridiche atte ad evitare che il diritto del pubblico all’informazione non venga rimesso in causa dall’esercizio, da parte di un radiotrasmettitore, di diritti esclusivi di trasmissione o ritrasmissione, ai sensi dell’articolo 3, di un avvenimento di grande interesse per il pubblico, con la conseguenza di privare una parte considerevole del pubblico, nell’ambito di una o più Parti, della possibilità di seguire per televisione quell’avvenimento.
Articolo 10 – Obiettivi culturali
1. Ogni Parte trasmittente vigila, ogni volta che è possibile e tramite mezzi appropriati, affinché i radiotrasmettitori riservino alle opere audiovisive di origine europea una quota maggioritaria del tempo di trasmissione non dedicato alle informazioni, a manifestazioni sportive, a giochi, alla pubblicità o a servizi di teletext. Questa quota, tenuto conto delle responsabilità del radiotrasmettitore nei confronti del suo pubblico in materia di informazione, di educazione, di cultura e di svago, dovrà essere ottenuta progressivamente in base a criteri appropriati.
2. In caso di disaccordo tra una Parte ricevente ed una trasmittente sull’applicazione del paragrafo precedente, si può fare appello, a richiesta di una sola delle Parti, al Comitato permanente perché dia un parere consultivo sulla materia. Tale disaccordo non può venire sottoposto alla procedura di arbitrato prevista all’articolo 26.
3. Le Parti s’impegnano a ricercare in comune gli strumenti e le procedure più adatti per sostenere, senza discriminazione tra i radiotrasmettitori, l’attività e lo sviluppo della produzione europea, segnatamente nelle Parti con debole capacità di produzione audiovisiva o di area linguistica ristretta.
4. Nello spirito di cooperazione e di mutua assistenza che anima la presente Convenzione, le Parti si sforzeranno di evitare che i servizi di programmi trasmessi o ritrasmessi da organismi o mediante mezzi tecnici dipendenti dalla loro giurisdizione a norma dell’articolo 3, non mettano in pericolo il pluralismo della stampa scritta e lo sviluppo delle industrie cinematografiche. A tal fine, salvo accordo contrario tra i titolari di diritti e il radiotrasmettitore, tali servizi non possono trasmettere opere cinematografiche prima che siano trascorsi due anni dalla prima proiezione nelle sale cinematografiche; se si tratta di opere cinematografiche coprodotte dal radiotrasmettitore, questo termine è di un anno.
Capitolo III – Pubblicità
Articolo 11 – Norme generali
1. Ogni pubblicità deve essere leale ed onesta.
2. La pubblicità non deve essere fallace né ledere gli interessi dei consumatori.
3. La pubblicità destinata ai bambini o che fa appello a bambini non deve pregiudicare gli interessi di quest’ultimi, ma tenere conto della loro particolare sensibilità.
4. L’inserzionista non deve esercitare alcuna influenza editoriale sul contenuto dei programmi.
Articolo 12 – Durata
1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve essere superiore al 15 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni. Tuttavia tale percentuale può arrivare al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico, sia per vendere sia per comperare sia per locare prodotti, sia per fornire servizi, purché il volume degli spot pubblicitari non superi il 15 per cento.
2. I tempi di trasmissione dedicati agli spot pubblicitari all’interno di un periodo dato di un’ora non devono superare il 20 per cento.
3. Le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico sia per vendere, sia per comperare o locare prodotti, sia per fornire servizi, non devono superare un’ora al giorno.
Articolo 13 – Forma e presentazione
1. La pubblicità deve essere chiaramente indentificabile come tale e chiaramente separata dagli altri elementi del servizio di programmi tramite mezzi ottici od acustici. In linea di massima, deve essere raggruppata in blocchi.
2. È vietata la pubblicità subliminale.
3. È vietata la pubblicità clandestina, in particolare la presentazione di prodotti o servizi nelle emissioni, nel caso in cui quest’ultima è realizzata a scopo pubblicitario.
4. La pubblicità non deve ricorrere, né visivamente, né oralmente, a persone che presentano regolarmente telegiornali e servizi di attualità.
Articolo 14 – Inserimento della pubblicità
1. La pubblicità deve essere inserita fra le emissioni. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2–5 del presente articolo, la pubblicità può essere ugualmente inserita nel corso delle emissioni ma in maniera da non recare danno all’integrità ed al valore delle emissioni ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto.
2. Nelle emissioni composte da parti autonome o nelle emissioni sportive e in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita solo tra le parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le emissioni di svago ed i documentari), a condizione che la loro durata sia superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta dopo una parte completa di 45 minuti. Un’altra interruzione è ammessa se la loro durata è superiore di almeno venti minuti a due o più parti complete di 45 minuti.
4. Se emissioni non comprese tra quelle del paragrafo 2 vengono interrotte dalla pubblicità, dovrebbe trascorrere almeno un periodo di 20 minuti tra ogni interruzione successiva all’interno delle emissioni.
5. La pubblicità non può essere inserita nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, le emissioni religiose e le emissioni per bambini di durata inferiore ai 30 minuti non possono essere interrotte dalla pubblicità. Se durano almeno 30 minuti si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.
Articolo 15 – Pubblicità di prodotti determinati
1. È vietata la pubblicità di tabacchi.
2. La pubblicità per le bevande alcoliche di ogni sorta deve essere conforme alle seguenti norme:
a. non deve essere indirizzata specificatamente ai minori; nessun individuo che possa essere ritenuto un minore può essere associato in una pubblicità al consumo di bevande alcoliche;
b. non deve associare il consumo dell’alcool a prestazioni fisiche o alla guida automobilistica;
c. non deve suggerire che le bevande alcoliche siano dotate di proprietà terapeutiche o che abbiano un effetto stimolante, sedativo o possano risolvere problemi personali;
d. non deve incentivare il consumo smodato di bevande alcoliche od offrire un’immagine negativa dell’astinenza o della sobrietà;
e. non deve sottolineare indebitamente la gradazione alcolica delle bevande.
3. La pubblicità dei farmaci e delle terapie mediche disponibili solo dietro prescrizione medica è vietata alla Parte trasmittente.
4. La pubblicità degli altri farmaci e di altre terapie mediche deve essere chiaramente identificabile in quanto tale, leale, veritiera e controllabile, e deve conformarsi all’esigenza dell’assenza di effetti nocivi per l’individuo.
Articolo 16 – Pubblicità rivolta specificamente ad una sola Parte
1. Onde evitare distorsioni della concorrenza e non esporre a pericolo il sistema televisivo di una Parte, i messaggi pubblicitari rivolti specificamente e frequentemente al pubblico di una sola Parte, che non sia quella trasmittente, non devono eludere le regole relative alla pubblicità televisiva di quella Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se:
a. le regole di cui si tratta discriminano tra messaggi pubblicitari trasmessi da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla giurisdizione di quella Parte e messaggi pubblicitari trasmessi da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla giurisdizione di un’altra Parte; o
b. le Parti interessate hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali in questo campo.
Capitolo IV – Sponsorizzazione
Articolo 17 – Norme generali
1. Nel caso in cui un’emissione o una serie di emissioni venga sponsorizzata tutta o in parte, ciò deve essere chiaramente ed appropriatamente indicato nei titoli all’inizio e/o alla fine della trasmissione.
2. Il contenuto e la programmazione di un’emissione sponsorizzata non possono, in nessun caso, essere influenzati dallo sponsor così da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del radiotrasmettitore nei confronti delle emissioni.
3. Le emissioni sponsorizzate non devono incentivare la vendita, l’acquisto o la locazione di prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, in particolare facendo riferimenti specifici a titolo promozionale a tali prodotti o servizi nel corso delle emissioni medesime.
Articolo 18 – Sponsorizzazioni vietate
1. Le emissioni non possono essere sponsorizzate da persone fisiche o giuridiche che abbiano per attività principale la fabbricazione o la vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità è vietata in virtù dell’articolo 15.
2. È vietata la sponsorizzazione dei telegiornali e dei servizi di attualità.
Capitolo V – Mutua assistenza
Articolo 19 – Cooperazione fra le Parti
1. Le Parti si impegnano ad assistersi mutualmente nell’attuazione della presente Convenzione.
2. A tale scopo:
a. ogni Stato contraente designa una o più autorità comunicandone la denominazione e l’indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
b. ogni Stato contraente che ha designato più autorità indica, nella comunicazione contemplata al comma a, la competenza spettante ad ognuna delle autorità.
3. Un’autorità designata da una Parte:
a. fornirà le informazioni indicate nell’articolo 6 paragrafo 2 della presente Convenzione;
b. fornirà, su richiesta di un’autorità designata da un’altra Parte, informazioni relative al diritto ed alla prassi interni nei settori contemplati dalla presente Convenzione;
c. coopererà con le autorità designate dalle altre Parti ogni volta che risulterà utile farlo e soprattutto nel caso in cui tale cooperazione possa consolidare l’efficacia delle misure adottate nell’applicazione della presente Convenzione;
d. esaminerà qualsiasi difficoltà creatasi nell’applicazione della presente Convenzione che le verrà notificata da un’autorità designata da un’altra Parte.
Capitolo VI – Comitato permanente
Articolo 20 – Comitato permanente
1. È costituito, ai sensi della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Ogni Parte ha la possibilità di farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua competenza, la Comunità economica europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri che sono Parti nella presente Convenzione; la Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitino il loro, e viceversa.
3. Ogni Stato secondo l’articolo 29 paragrafo 1 che non partecipa alla presente Convenzione può farsi rappresentare al Comitato permanente da un osservatore.
4. Il Comitato permanente può, nel compimento della propria missione, ricorre ad esperti. Ha la possibilità di invitare, di sua iniziativa o su richiesta dell’organismo interessato, qualsiasi organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, tecnicamente qualificato nei settori contemplati dalla presente Convenzione, ad essere rappresentato da un osservatore durante una delle sue riunioni o parte di essa. La decisione di invitare tali esperti o organismi viene adottata con maggioranza dei tre quarti dei membri.
5. Il Comitato permanente viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione si svolge durante i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce poi quando un terzo delle Parti od il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne presenta la richiesta, dietro iniziativa del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni dettate dall’articolo 23 paragrafo 2 oppure su richiesta di una o più Parti conformemente alle disposizioni degli articoli 21 comma c e 25 paragrafo 2.
6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per lo svolgimento di una riunione del Comitato permanente.
7. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 e dell’articolo 23 paragrafo 3, le decisioni del Comitato permanente vengono adottate con maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.
8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno.
Articolo 21 – Funzioni del Comitato permanente
Il Comitato permanente è incaricato di controllare l’applicazione della presente Convenzione. Il Comitato può:
a. fare raccomandazioni alle Parti riguardo all’applicazione della Convenzione;
b. suggerire le modifiche alla Convenzione che potrebbero essere necessarie ed esaminare quelle che vengono proposte conformemente alle disposizioni dettate dall’articolo 23;
c. esaminare, su richiesta di una o più Parti, ogni questione relativa all’interpretazione della Convenzione;
d. facilitare per quanto è necessario la risoluzione amichevole di qualsiasi difficoltà che gli venga notificata conformemente alle disposizioni contemplate dall’articolo 25;
e. formulare raccomandazioni al Comitato dei Ministri per invitare ad aderire alla Convenzione Stati non contemplati dall’articolo 29 paragrafo 1.
Articolo 22 – Rapporti del Comitato permanente
In seguito ad ognuna delle sue riunioni, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sui dibattiti svolti e su tutte le decisioni adottate.
Capitolo VII – Emendamenti
Articolo 23 – Emendamenti
1. Ogni Parte può proporre emendamenti relativi alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento viene notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il quale la comunica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipi della Convenzione culturale europea, alla Comunità economica europea e ad ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 30. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa convoca una riunione del Comitato permanente, al più presto due mesi dopo la comunicazione della proposta di emendamento.
3. Ogni proposta di emendamento viene esaminata dal Comitato permanente il quale sottopone il testo adottato con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri al Comitato dei Ministri, per riceverne l’approvazione. Dopo tale approvazione, il testo viene trasmesso alle Parti per l’accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale dell’accettazione dell’emendamento da parte delle stesse.
Capitolo VIII – Violazioni addotte della presente Convenzione
Articolo 24 – Violazioni addotte della presente Convenzione
1. La Parte che constati una violazione della presente Convenzione comunica alla Parte trasmittente la violazione addotta e le due Parti si sforzano di risolvere il problema sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 19, 25 e 26.
2. Se la violazione addotta è manifesta, seria e grave, sicché solleva importanti problemi di interesse pubblico e riguarda l’articolo 7 paragrafi 1 o 2, 12, 13 paragrafo 1 prima frase, 14 o 15 paragrafi 1 o 3 e se essa continua due settimane dopo la comunicazione, la Parte ricevente può sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi in causa.
3. In tutti gli altri casi di violazione addotta, ad eccezione di quelli previsti al paragrafo 4, la Parte ricevente può sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi in causa otto mesi dalla comunicazione, quando la violazione addotta continua.
4. La sospensione provvisoria della ritrasmissione non è ammessa nelle violazioni addotte all’articolo 7 paragrafi 3, 8, 9 o 10.
Capitolo IX – Risoluzione delle vertenze
Articolo 25 – Conciliazione
1. In caso di difficoltà nell’applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate debbono cercare di risolvere ogni disaccordo in via amichevole.
2. A meno che una delle Parti interessate non si opponga, il Comitato permanente può esaminare la questione, tenendosi a disposizione delle Parti interessate, per arrivare nel minor tempo possibile ad una soluzione soddisfacente e, all’occorrenza, formulare un parere consultivo su tale materia.
3. Ogni Parte interessata s’impegna a fornire al Comitato permanente, nel più breve termine possibile, tutte le informazioni e le agevolazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni in virtù del paragrafo precedente.
Articolo 26 – Arbitrato
1. Se non possono risolvere la loro controversia sulla base delle disposizioni dell’articolo 25, le Parti interessate possono, di comune accordo, sottoporre la questione all’arbitrato secondo la procedura prevista nell’allegato alla presente Convenzione. In mancanza di tale accordo entro sei mesi a decorrere dalla prima richiesta per aprire la procedura di conciliazione, la controversia può essere sottoposta all’arbitrato dietro richiesta di una delle Parti.
2. Ogni Parte ha la facoltà, in qualsiasi momento, di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, nei confronti di ogni altra Parte che accetta lo stesso obbligo, l’applicazione della procedura d’arbitrato prevista nell’allegato alla presente Convenzione.
Capitolo X – Altri accordi internazionali e diritto interno delle Parti
Articolo 27 – Altri accordi o intese internazionali
1. Nelle loro relazioni scambievoli, le Parti che sono membri della Comunità economica europea applicano le regole in vigore nella Comunità e non applicano dunque le regole derivanti dalla presente Convenzione se non nella misura in cui non esiste alcuna regola comunitaria sulla stessa questione particolare.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà impedire alle Parti di concludere accordi internazionali che completino o sviluppino le sue disposizioni o che estendano il loro campo di applicazione.
3. In caso di accordi bilaterali, la presente Convenzione non modifica in nulla i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano da tali accordi e che non compromettono né il godimento da parte delle altre Parti dei diritti che loro spettano in virtù della presente Convenzione, né l’adempimento dei propri obblighi derivanti dalla stessa.
Articolo 28 – Rapporti tra la Convenzione ed il diritto interno delle Parti
Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire alle Parti di applicare regole più restrittive o più dettagliate di quelle previste nella presente Convenzione ai servizi di programmi trasmessi da organismi o attraverso mezzi tecnici dipendenti dalle loro giurisdizioni a norma dell’articolo 3.
Capitolo XI – Disposizioni finali
Articolo 29 – Firma ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati che partecipano alla Convenzione culturale europea, nonché a quella della Comunità economica europea. La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui sette Stati, di cui almeno cinque membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
3. Uno Stato ha la facoltà, al momento della firma o in data successiva ma precedente l’entrata in vigore della presente Convenzione, di dichiarare di applicare la Convenzione a titolo provvisorio.
4. Per tutti gli Stati indicati al paragrafo 1, nonché per la Comunità economica europea, i quali manifesteranno ulteriormente il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 30 – Adesione di Stati non membri
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo consultazione con gli Stati contraenti, invitare qualsiasi altro Stato ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa a maggioranza secondo la procedura contemplata dall’articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere al Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 31 – Clausola territoriale
1. Ogni Stato ha la facoltà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, di designare il o i territori per i quali la presente Convenzione avrà validità.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo alla designazione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad altri territori designati nella propria dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore in quei territori il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 32 – Riserve
1. Al momento della firma o al momento in cui depositano il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione:
a. tutti gli Stati possono dichiarare che si riservano il diritto di opporsi alla ritrasmissione sul loro territorio, solo nella misura in cui essa non sia conforme alla loro legislazione nazionale, dei servizi di programmi contenenti pubblicità per le bevande alcoliche secondo le regole previste all’articolo 15 paragrafo 2 della presente Convenzione;
b. il Regno Unito può dichiarare che si riserva il diritto di non ottemperare all’obbligo, previsto dall’articolo 15 paragrafo 1, di proibire la pubblicità per i derivati del tabacco, per quanto concerne la pubblicità di sigari e di tabacco per pipa diffusa dalla Independent Broadcasting Authority in territorio britannico con mezzi terrestri.
Non sono ammesse altre riserve.
2. Una riserva formulata conformemente al paragrafo precedente non può essere oggetto di obiezioni.
3. Ogni Stato contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo 1 può ritirarla in tutto o in parte indirizzandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
4. La Parte che ha espresso una riserva in merito ad una disposizione della presente Convenzione non può pretendere l’applicazione di tale disposizione da un’altra Parte; tuttavia può, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l’ha accettata.
Articolo 33 – Denuncia
1. Ogni Parte ha la facoltà, in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione, inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 34 – Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità economica europea e ad ogni altro Stato che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c. le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 29, 30 e 31;
d. ogni rapporto derivante dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22;
e. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1989, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità economica europea e ad ogni Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Arbitrato
1. Le richieste di arbitrato vengono notificate al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Nel documento viene indicato il nome dell’altra parte in causa e l’oggetto della contesa. Il Segretario Generale comunica le informazioni ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.
2. In caso di vertenza tra due Parti di cui una Stato membro della Comunità economica europea, essa stessa Parte, la richiesta di arbitrato va indirizzata sia a questo Stato membro sia alla Comunità, che notificheranno congiuntamente al Segretario Generale, entro un termine di un mese dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro o la Comunità, oppure lo Stato membro e la Comunità assieme, si costituiscono parte in causa. Se una tale notifica non perviene nel termine indicato, lo Stato membro e la Comunità sono reputati essere una sola e medesima parte in causa per l’applicazione delle disposizioni concernenti la costituzione e la procedura del tribunale arbitrale. Lo stesso dicasi se lo Stato membro e la Comunità si costituiscono congiuntamente parte in causa. Nell’ipotesi di cui al presente paragrafo, il termine di un mese previsto nella prima frase del paragrafo 4 è portato a due mesi.
3. Il tribunale preposto all’arbitrato si compone di tre membri: ogni parte in causa nomina un arbitro; i due arbitri nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del tribunale. Quest’ultimo arbitro non deve essere cittadino di una delle parti in causa, né avere la propria dimora abituale sul territorio di una di queste Parti, né trovarsi al servizio di una delle stesse, né, infine, essersi già occupato della controversia con una diversa qualifica.
4. Qualora, entro un mese a decorrere dalla comunicazione della richiesta da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, una delle Parti non ha nominato un arbitro, il Presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo procede, su richiesta dell’altra Parte, alla nomina di tale arbitro entro un nuovo termine di un mese. Se il Presidente della Corte ne è impossibilitato o è cittadino di una delle Parti in causa, la nomina viene effettuata dal Vicepresidente della Corte o dal membro più anziano della Corte che sia disponibile e non sia cittadino di una delle Parti in causa. Viene seguita la stessa procedura nel caso in cui il presidente del tribunale arbitrale non sia stato nominato nell’arco di un mese a decorrere dalla designazione del secondo arbitro.
5. Le disposizioni dettate dai paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi, sono valide per l’assegnazione di qualsiasi seggio vacante.
6. Quando due Parti o più stabiliscono di comune accordo di fare causa, nominano congiuntamente un arbitro.
7. Le Parti in causa ed il Comitato permanente forniscono al tribunale arbitrale tutte le agevolazioni necessarie per la condotta efficace della procedura.
8. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole per la procedura da seguire. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei membri. La sentenza ha carattere definitivo ed obbligatorio.
9. La sentenza del tribunale arbitrale viene notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il quale la comunica a tutte le Parti della Convenzione.
10. Ogni Parte in causa sostiene le spese relative all’arbitro da essa nominato; queste Parti sostengono, in misura uguale, le spese dell’altro arbitro, così come le altre spese relative all’arbitrato.