
Il Protocollo n° 3 alla Convenzione quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (la Convenzione di Madrid, STE n° 106), stabilisce lo status giuridico, l’istituzione e il funzionamento dei “Gruppi euroregionali di cooperazione”. Scopo di un gruppo euroregionale, composto da collettività locali e altri organi pubblici delle Parti contraenti, è quello di mettere in atto la cooperazione transfrontaliera e interritoriale per i propri membri, nei limiti delle loro competenze e prerogative. Ai sensi del Protocollo, il Consiglio d’Europa può elaborare modelli di legislazioni nazionali atti a facilitare l’adozione, da parte delle Parti contraenti, di legislazioni nazionali adeguate per consentire ai gruppi euroregionali di cooperazione di funzionare in modo efficace.